Art. 6.
(Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha l'obbligo di:

          a) ricercare per gli animali censiti ai sensi dell'articolo 5 una collocazione alternativa che ne garantisca il migliore mantenimento possibile, ad esclusione di altre strutture di spettacolo, nazionali e straniere;

          b) decidere, previa indagine conoscitiva, in merito alla destinazione degli animali censiti ai sensi dell'articolo 5, in collaborazione con la Lega anti-vivisezione, il World wildlife fund e altre associazioni per la protezione e i diritti degli animali;

          c) presentare al Ministero per i beni e le attività culturali una proposta di revisione dei meccanismi di contribuzione pubblica al fine di rendere gli impianti progressivamente in grado di rendere la propria attività autonoma rispetto ai finanziamenti statali.

 

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